14 dicembre 2015

NEGLI APPARTAMENTI SOGGETTI A CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE, IL RISCALDAMENTO PUÒ FUNZIONARE SOLO IN DETERMINATI ORARI ?




Il funzionamento dei generatori di calore in un complesso residenziale è regolamentato dalla normativa vigente in materia.
Il DPR 412/93 , il DPR 551/99 e successive emanazioni, oltre a classificare gli edifici per categoria (residenze, alberghi, uffici, etc) definiscono le zone climatiche del territorio nazionale in funzione dei gradi giorno indipendentemente dalla posizione geografica del Comune a cui si fa riferimento e i limiti di esercizio degli impianti termici ai cui la zona climatica fa riferimento.
Per esempio, nel caso di un impianto centralizzato dotato di un apparecchio per la produzione di calore  del tipo a condensazione avente i valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del regolamento e nei quali sia installato in ogni singola unità abitativa un sistema di contabilizzazione del calore ed un termostato (nel caso specifico) in grado di  regolare almeno su due livelli la temperatura nell’arco delle 24 ore, le disposizioni previste non si applicano limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione.

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