Il
funzionamento dei generatori di calore in un complesso residenziale è
regolamentato dalla normativa vigente in materia.
Il DPR 412/93
, il DPR 551/99 e successive emanazioni, oltre a classificare gli edifici per
categoria (residenze, alberghi, uffici, etc) definiscono le zone climatiche del
territorio nazionale in funzione dei gradi giorno indipendentemente dalla posizione
geografica del Comune a cui si fa riferimento e i limiti di esercizio degli
impianti termici ai cui la zona climatica fa riferimento.
Per esempio,
nel caso di un impianto centralizzato dotato di un apparecchio per la
produzione di calore del tipo a
condensazione avente i valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del
regolamento e nei quali sia installato in ogni singola unità abitativa un
sistema di contabilizzazione del calore ed un termostato (nel caso specifico)
in grado di regolare almeno su due
livelli la temperatura nell’arco delle 24 ore, le disposizioni previste non si
applicano limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione.
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