5 aprile 2016

LA “REVISIONE” DELLA CALDAIA VA ESEGUITA IN FUNZIONE DELLA POTENZA TERMICA



La normativa a cui far riferimento per quanto riguarda la manutenzione ed il funzionamento degli impianti di riscaldamento è il D.P.R. n. 74 del 2013.
Nello specifico all'Art. 7 del suddetto D.P.R. viene evidenziato che le operazioni di manutenzione e controllo debbono essere effettuate da ditte abilitate ai sensi del D.M. n. 37/08 “…conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente”.
Se l’impresa installatrice non rende disponibili e non rilascia tali istruzioni sempre l’Art. 7 riporta che “…le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi  e dei dispositivi facenti parte dell'impianto  termico  devono  essere
eseguite  conformemente  alle  prescrizioni  e  con  la  periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo  specifico  modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”.
Se non si possiede nulla della documentazione sopra descritta bisogna necessariamente far riferimento alle indicazioni contenute nelle norme UNI e CEI per lo  specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
La periodicità della revisione, dunque, deve essere valutata caso per caso nell'ordine in cui sono stati descritti.
Operazione differente dalla revisione (controllo ed eventuale manutenzione) è quella relativa all'efficienza energetica dell'impianto, quelle operazioni riguardanti il controllo dei fumi, il controllo del rendimento di combustione e simili. La periodicità di questi controlli è prevista dall'allegato A del D.P.R. n. 74 del 2013 e varia a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto.


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