La normativa a cui far riferimento per quanto riguarda la manutenzione
ed il funzionamento degli impianti di riscaldamento è il D.P.R. n. 74 del 2013.
Nello specifico all'Art. 7 del suddetto D.P.R. viene evidenziato che
le operazioni di manutenzione e controllo debbono essere effettuate da ditte
abilitate ai sensi del D.M. n. 37/08 “…conformemente
alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per
l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice
dell'impianto ai sensi della normativa vigente”.
Se l’impresa installatrice non rende disponibili e non rilascia
tali istruzioni sempre l’Art. 7 riporta che “…le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte
dell'impianto termico devono
essere
eseguite conformemente
alle prescrizioni e con la
periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico
modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”.
Se non si possiede nulla della documentazione sopra descritta bisogna necessariamente far riferimento alle indicazioni contenute nelle norme UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
La periodicità della revisione, dunque, deve essere valutata
caso per caso nell'ordine in cui sono stati descritti.
Operazione differente dalla revisione (controllo ed eventuale
manutenzione) è quella relativa all'efficienza energetica dell'impianto, quelle
operazioni riguardanti il controllo dei fumi, il controllo del rendimento di
combustione e simili. La periodicità di questi controlli è prevista dall'allegato
A del D.P.R. n. 74 del 2013 e varia a seconda della tipologia e della
potenza dell'impianto.