Gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria sono disciplinati dal D.P.R. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013 in
attuazione di quanto stabilito dal D.lgs. 192/2005.
Sono soggetti da parte degli organi di controllo come Regioni e
Provincie autonome gli impianti termici aventi potenza termica utile nominale
non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale non minore di 12 kW
Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica
utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL, e
per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
compresa tra 12 e 100 kW, le ispezioni possono essere sostituite
dall’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato
dal manutentore o dal terzo responsabile.
Contestualmente agli
interventi di controllo e manutenzione eseguiti su impianti termici di
climatizzazione invernale e sugli impianti di climatizzazione estiva come sopra
specificati, si effettuano controlli di efficienza energetica secondo le
periodicità e i modelli di rapporto ben definiti, in funzione della tipologia e
della potenza dell’impianto.
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