3 marzo 2016

TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI SONO SOGGETTI AD ISPEZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE



Gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria sono disciplinati dal D.P.R. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013 in attuazione di quanto stabilito dal D.lgs. 192/2005.
Sono soggetti da parte degli organi di controllo come Regioni e Provincie autonome gli impianti termici aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW
Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, le ispezioni possono essere sostituite dall’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato dal manutentore o dal terzo responsabile.
Contestualmente agli interventi di controllo e manutenzione eseguiti su impianti termici di climatizzazione invernale e sugli impianti di climatizzazione estiva come sopra specificati, si effettuano controlli di efficienza energetica secondo le periodicità e i modelli di rapporto ben definiti, in funzione della tipologia e della potenza dell’impianto.

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