3 marzo 2016

TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI SONO SOGGETTI AD ISPEZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE



Gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria sono disciplinati dal D.P.R. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013 in attuazione di quanto stabilito dal D.lgs. 192/2005.
Sono soggetti da parte degli organi di controllo come Regioni e Provincie autonome gli impianti termici aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW
Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, le ispezioni possono essere sostituite dall’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato dal manutentore o dal terzo responsabile.
Contestualmente agli interventi di controllo e manutenzione eseguiti su impianti termici di climatizzazione invernale e sugli impianti di climatizzazione estiva come sopra specificati, si effettuano controlli di efficienza energetica secondo le periodicità e i modelli di rapporto ben definiti, in funzione della tipologia e della potenza dell’impianto.

SONO PREVISTE DELLE SANZIONI PER CHI NON ESEGUE LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI



I criteri, i requisiti ed i soggetti responsabili che possono operare per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva sono individuati all’art. 6 del D.P.R. 74/2013.
Le suddette attività sono affidate al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo (il cosiddetto terzo responsabile).
Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di determinati requisiti tecnici come la certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Per gli impianti termici soggetti al controllo e manutenzione previsti dalla normativa vigente in materia restano invariate le sanzioni riportate nell’art. 15 del D.lgs. 192/2005.
Di fatti in caso di inadempienza per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile.
La sanzione è invece compresa tra 1.000 e 6.000 euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.