Il D.M. 12/04/96 prescrive sommariamente l’obbligo di
installazione dell’elettrovalvola del gas negli impianti termici con portata
termica complessiva maggiore di 35 KW e con gas leggeri di densità fino a 0,8.
L’elettrovalvola è obbligatoria solo nel caso in cui il piano di
calpestio del locale nel quale sono alloggiati gli impianti a gas si trova a
quota più bassa di – 5,0 m ma non inferiore a -10 m rispetto al piano di
riferimento.
In questo caso all’esterno del locale ed in prossimità di questo,
deve necessariamente essere installata una valvola automatica del tipo
normalmente chiuso sulla tubazione di adduzione del gas, asservita al
funzionamento del bruciatore ed al dispositivo di controllo della tenuta del
tratto di impianto interno tra la valvola ed il bruciatore.
In altri casi la sua installazione è resa obbligatoria se
prescritta da un progetto e richiesta dei VV.F.
In questi casi l’elettrovalvola del gas viene collegata ad un
rilevatore di fughe gas installato direttamente in centrale termica.
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