5 aprile 2016

È POSSIBILE SOSTITUIRE L’INSERTO DELLA VALVOLA TERMOSTATICA



A seguito dell’installazione delle valvole termostatiche sui radiatori, in alcuni casi, se richiesto per garantirne il corretto funzionamento, occorre provvedere alla loro manutenzione sostituendo il gruppo otturatore o semplicemente pulendo la sede del vitone.
Per eseguire l’operazione, non è indispensabile né svuotare l’impianto, né scollegare la valvola dal radiatore.
Questa lavorazione in massima sicurezza è attuabile tramite l’utilizzo di un apposito estrattore di tipo meccanico, un dispositivo definirei del tipo a “tenuta” che viene montato direttamente sulla valvola così da rendere possibile la sostituzione del suo inserto in qualsiasi momento, anche durante il funzionamento dell’impianto di riscaldamento in stagione termica, così operando si ottimizzano sia i tempi di intervento che l’impatto economico verso il Cliente.
Prima di eseguire questa attività è opportuno verificare tramite il costruttore o il proprio rivenditore di fiducia l’esistenza in commercio sia dello specifico estrattore della valvola termostatica installata sia dei kit di vitoni da sostituire in modo da garantirne il loro approvvigionamento.
Alcune case costruttrici producono un accessorio che abbinato all’estrattore permette la misurazione della pressione differenziale o statica della valvola chiusa.


3 marzo 2016

TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI SONO SOGGETTI AD ISPEZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE



Gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria sono disciplinati dal D.P.R. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013 in attuazione di quanto stabilito dal D.lgs. 192/2005.
Sono soggetti da parte degli organi di controllo come Regioni e Provincie autonome gli impianti termici aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW
Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, le ispezioni possono essere sostituite dall’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato dal manutentore o dal terzo responsabile.
Contestualmente agli interventi di controllo e manutenzione eseguiti su impianti termici di climatizzazione invernale e sugli impianti di climatizzazione estiva come sopra specificati, si effettuano controlli di efficienza energetica secondo le periodicità e i modelli di rapporto ben definiti, in funzione della tipologia e della potenza dell’impianto.

SONO PREVISTE DELLE SANZIONI PER CHI NON ESEGUE LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI



I criteri, i requisiti ed i soggetti responsabili che possono operare per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva sono individuati all’art. 6 del D.P.R. 74/2013.
Le suddette attività sono affidate al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo (il cosiddetto terzo responsabile).
Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di determinati requisiti tecnici come la certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Per gli impianti termici soggetti al controllo e manutenzione previsti dalla normativa vigente in materia restano invariate le sanzioni riportate nell’art. 15 del D.lgs. 192/2005.
Di fatti in caso di inadempienza per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile.
La sanzione è invece compresa tra 1.000 e 6.000 euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.


2 febbraio 2016

NON SEMPRE È OBBLIGATORIO INSTALLARE IL NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA SUI GENERATORI TERMICI A CONDENSAZIONE ?



La norma UNI 11528 definisce i criteri per l’installazione del neutralizzatore di condensa sui generatori termici a condensazione.
La condensa deve essere necessariamente smaltita nel rispetto dei regolamenti locali ed il sistema di evacuazione deve essere realizzato secondo le  specifiche del costruttore del generatore.
Per gli impianti di portata termica nominale maggiore di 200 KW è obbligatorio neutralizzare le condense mentre per gli impianti di portata termica nominale superiore ai 35 KW e minore di 200 KW si rende necessario procedere alla valutazione secondo quanto stabilito dalla norma UNI 11528.
Nel caso specifico di più unità immobiliari serviti dal medesimo impianto la valutazione verrà fatta considerando il numero di appartamenti, mentre in situazioni non residenziali si farà riferimento al numero di utilizzatori.
In situazioni diverse occorrerà trasformare il numero di appartamenti in utilizzatori o viceversa.
La norma UNI riporta una tabella che semplifica la valutazione per l’installazione del neutralizzatore di condensa.


L’ELETTROVALVOLA DEL GAS È OBBLIGATORIA PER GLI IMPIANTI TERMICI CON PORTATA TERMICA COMPLESSIVA MAGGIORE DI 35 KW ?



Il D.M. 12/04/96 prescrive sommariamente l’obbligo di installazione dell’elettrovalvola del gas negli impianti termici con portata termica complessiva maggiore di 35 KW e con gas leggeri di densità fino a 0,8.
L’elettrovalvola è obbligatoria solo nel caso in cui il piano di calpestio del locale nel quale sono alloggiati gli impianti a gas si trova a quota più bassa di – 5,0 m ma non inferiore a -10 m rispetto al piano di riferimento.
In questo caso all’esterno del locale ed in prossimità di questo, deve necessariamente essere installata una valvola automatica del tipo normalmente chiuso sulla tubazione di adduzione del gas, asservita al funzionamento del bruciatore ed al dispositivo di controllo della tenuta del tratto di impianto interno tra la valvola ed il bruciatore.
In altri casi la sua installazione è resa obbligatoria se prescritta da un progetto e richiesta dei VV.F.
In questi casi l’elettrovalvola del gas viene collegata ad un rilevatore di fughe gas installato  direttamente in centrale termica.